Prima dell’anno 2015 era possibile accedere agli incentivi sul riscaldamento solo in caso di sostituzione dell'intero impianto. A partire da gennaio 2015, l'ecobonus ha introdotto delle detrazioni fiscali anche sull'acquisto ed installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili per una spesa non superiore ai 30 mila euro.
Quindi, mentre negli anni passati la posa in opera di caldaie e stufe a legna o a pellet garantiva l'accesso agli incentivi solo se queste erano installate a sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente, con l'aggiornamento dell'ecobonus questo non è più necessario: il solo acquisto ed installazione di questi impianti è sufficiente per l'accesso alle agevolazioni.
Ad oggi, gli utenti che decidano di installare un impianto di riscaldamento a legna o pellet possono alternativamente scegliere il Conto Termico o le detrazioni fiscali del 65 e 50%.
{loadposition google1}
DETRAZIONI FISCALI DEL 65%
La legge di stabilità 2015 ha esteso le detrazioni del 65% anche alle spese per l'acquisto ed installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 (per ulteriori informazioni consultare il vademecum ENEA). È stato chiarito che si può usufruire di queste agevolazioni anche acquistando ed installando generatori di calore senza caldaia integrata, quindi semplici stufe a legna o pellet (per una selezione di questi prodotti potete visitare il sito di Climaway) a patto che, in ogni caso, tali apparecchi rispettino le emissioni ed i rendimenti esplicitati nel vademecum ENEA e venga presentato l'attestato di certificazione o qualificazione energetica.
Si può usufruire di queste detrazioni fino al 31 dicembre 2015. Da gennaio 2016, le detrazioni dovrebbero scendere dal 65 al 36%.
CONTO TERMICO
Ci sono due aspetti fondamentali che differenziano il conto termico dalle detrazioni del 65%: innanzitutto il conto termico non ha una scadenza temporale: si può accedere al conto termico fino al raggiungimento di un tetto di spesa annuale di 900 milioni di euro. Inoltre, il conto termico è valido solo per la sostituzione di impianti preesistenti. L'importo del conto termico è erogato in due anni con due rate di uguale importo. Il decreto stabilisce due formule per il calcolo di tale importo: una è riferita alle caldaie a biomassa e l'altra per le stufe e i termocamini. In entrambi i casi i fattori che entrano in gioco sono:
- la potenza termica nominale dell'impianto
- il coefficiente di valorizzazione dell'energia termica prodotta definito nella tabella 5 dell'allegato II del decreto.
- il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri distinto per tipologia installata come riportato nelle Tabelle 7, 8, 9 e 10 dell'allegato II del decreto.
- le ore di funzionamento stimate in relazione alla zona climatica di appartenenza
DETRAZIONI FISCALI DEL 50%
Si può usufruire delle detrazioni fiscali del 50% se i lavori effettuati hanno un importo non superiore ai 96 mila euro e rientrano in un progetto di risparmio energetico o di ristrutturazione edilizia. Queste detrazioni sono valide anche per l'installazione (non solo la sostituzione) di caldaie e stufe a legna o a pellet. Non è possibile cumulare le detrazioni del 50 e del 65 per cento per gli stessi interventi.
Per quanto riguarda i tempi, anche in questo caso le detrazioni del 50% sono valide fino al 31 dicembre 2015. In seguito, a partire dal 1 gennaio 2016 la percentuale scenderà al 36% ed avrà un limite di 48 mila euro per unità immobiliare.